Durante i difficili dì del Concistoro di Fininverno, le corti ivi riunite hanno avuto modo di varare la prima sezione legale riguardante l'utilizzo dei marchingegni, da inserire nelle tre carte ducali delle Podestà dell'Orifiamma, Si riposta di seguito il testo di tale legislazione:

"Sez. Speciale - Art. I - Entro il territorio dello Ducato è concesso ai probi cittadini di appropinquarsi ai manufatti detti &marchingegni& al solo scopo di farne oggetto di studio. Il possesso personale e l'utilizzo del potere insito in siffatti strumenti è altresì consentito solo dietro formale avvallo del Sire della nazione o di chi sarà delegato a decider in sua vece in tale ambito. Ogni infrazione dei predetti vincoli sarà sanzionata con la pena capitale o la detenzione a discrezione del Sire.

 

Sez. Speciale - Art. II - Chi procurerà qualsivoglia danno mediante l'impiego di marchingegni sarà tenuto a risarcirlo per intero attingendo al bene suo."

Nel frattempo, inoltre, si moltiplicano in luoghi remoti delle selve dell'Orifiamma scontri combattuti tra gruppi armati con ordigni mistici simili a marchingegni: l'impressione è simile a quella avuta entro i confini di Kabal nell'autunno dell'anno XXVII e parimenti ne restano ignote le cause scatenanti...